 | Regolamento
del Parlamento Europeo e del Consiglio |
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Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio
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Allo scopo di fornire un contributo importante per un corretto funzionamento
del Mercato Unico, fin dal 1997, il Parlamento Europeo ha provveduto ad emanare
una Direttiva (97/5/EC) sui bonifici bancari transfrontalieri, quelli, cioè,
disposti per un importo massimo di € 50.000,00 da cittadini di uno stato membro
dell’Unione Europea a favore di cittadini di un altro stato membro, allo scopo
di renderli più veloci e più a buon mercato.
Non essendo stato raggiunto l’obiettivo di pervenire ad una tariffazione unica,
o quanto meno simile, tra i pagamenti transfrontalieri e quelli nazionali, il
Parlamento Europeo e il Consiglio, nel dicembre del 2001, ha emanato un Regolamento
(2560/2001) che all’Art. 3 stabilisce:
“Dal 1° Luglio 2003 le commissioni applicate da un ente sui bonifici transfrontalieri
in euro fino ad un massimo di 12.500 EUR sono uguali a quelle addebitate dallo
stesso ente sui bonifici corrispondenti in euro eseguiti nello Stato membro
dove è stabilito detto ente. A decorrere dal 1° Gennaio 2006 l’importo di 12.500
EUR è portato a 50.000 EUR”.
Il Regolamento prevede però anche misure per facilitare l’esecuzione dei bonifici
transfrontalieri, e all’Art. 5.2 stabilisce:
“Il cliente fornisce, su richiesta dell’ente che esegue il bonifico, il
codice IBAN del beneficiario e il codice BIC dell’ente del beneficiario. Se
il cliente non fornisce le informazioni precitate, l’ente può addebitargli commissioni
supplementari…”.
L’IBAN (International Bank Account Number) è la coordinata bancaria internazionale
che consente di identificare, in maniera standard, il conto corrente del beneficiario,
permettendo inoltre alla Banca ordinante di verificare la correttezza dei dati
grazie ai due caratteri di controllo. Il BIC (Bank Identifier Code) è il codice
SWIFT che identifica la Banca del beneficiario; entrambi gli elementi sono necessari
per conferire a detti pagamenti il più elevato grado di automazione possibile.
Le commissioni supplementari che saranno richieste, per la mancanza di questi
dati, serviranno solo a coprire le spese richieste alla Banca ordinante dalla
Banca del beneficiario, che non avrà potuto trattare in maniera automatica i
pagamenti.
A proposito dell’IBAN e del BIC, il Regolamento, all’art.5.3, stabilisce ancora:
“A decorrere dal 1° Luglio 2003, gli enti indicano negli estratti conto
di ogni cliente, o in un allegato di tali estratti, il codice IBAN e il codice
BIC dell’ente”.
“Per qualsiasi fatturazione transfrontaliera di beni e servizi nella Comunità
il fornitore che accetta il pagamento tramite bonifico comunica ai suoi clienti
il proprio codice IBAN e il codice BIC del suo ente”.
A seguito di quanto stabilito all’art.4, la Banca Marche metterà a disposizione
dei propri clienti informazioni sulle commissioni che verranno applicate sui
pagamenti transfrontalieri e interni, comprese le commissioni supplementari
di cui si è detto.
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il Consiglio (2560/2001) sui bonifici transfrontalieri (File in formato Adobe
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